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Impianti termici (caldaie): controlli


VERIFICHE DELL’IMPIANTO TERMICO ED EVENTUALE  PULIZIA CALDAIA

La nuova normativa sulla manutenzione degli impianti termici presente sul Decreto Legislativo n. 192 del 2005 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia) ed entrata in vigore nell’ottobre 2005, in seguito a quanto riportato al comma 13 dell’allegato L, consente alle Amministrazioni che hanno già attivato le campagne di autocertificazione per le verifiche degli impianti termici, un biennio transitorio prima di rendere operative le nuove regolamentazioni previste per la manutenzione e le verifiche ed evitare disparità di trattamento dei cittadini nel corso del biennio di attività.

Pertanto fino alla fine del biennio corrente (30/06/2007) il CONTROLLO E L’EVENTUALE PULIZIA della caldaia rimane dunque con periodicità ANNUALE, salvo diversa indicazione del costruttore dell’apparecchio.

  Il Controllo del Rendimento di combustione (VERIFICA DEI FUMI) e l’applicazione del Bollino CalorePulito, fino allo scadere del biennio (30/6/2007) va effettuata con periodicità BIENNALE.

Il tecnico che esegue le manutenzioni e i controlli deve:
- rilasciare il rapporto di controllo tecnico mod. H o H-bis regolarmente compilato, firmato e timbrato, in 3 copie: una per il cittadino (da conservare insieme agli altri documenti dell'impianto), una per il Comune da trasmettere entro 60 gg. (a cura del tecnico) e una per la ditta esecutrice dell'intervento.

Con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 192/05 sono cambiati anche i moduli per le verifiche delle ditte di manutenzione: il vecchio allegato H è stato sostituito dall’allegato G e l’allegato H-bis dall’allegato F. Data la transitorietà del periodo, fino al 31/12/06 sarà ammesso ancora l’utilizzo degli allegati vecchi, ma già da gennaio 2007 tali allegati non saranno più accettati dall’ufficio, al fine di arrivare preparati alla data di applicazione (30/6/07) del nuovo DLgs n. 192/05 e succ. modifiche.

Se la caldaia non viene utilizzata c'è la possibilità di autocertificarlo presso l’ufficio esibendo le bollette dei relativi consumi del gas. In questo modo non si soggetti alle verifiche di legge. E' necessario però che la caldaia non sia collegata al gas o che non ci sia alcun consumo.

L'UNICO OBBLIGO DEL CITTADINO E'
PROVVEDERE ENTRO LE SCADENZE STABILITE A FAR EFFETTUARE DA UNA DITTA ABILITATA LE VERIFICHE SULL'IMPIANTO TERMICO DISPOSTE PER LEGGE, CONSERVARE LA DOCUMENTAZIONE E RISPETTARE LE MODALITA' E I TEMPI DI ACCENSIONE DEGLI IMPIANTI.

CONTROLLI DA PARTE DEL COMUNE:
Per legge tutti gli impianti termici (con caldaie con potenza termica nominale superiore a 4 kW) possono essere sottoposti ad operazioni di controllo da parte di personale qualificato incaricato dal Comune per attestarne la sicurezza e la messa a norma.
I controlli vengono effettuati in parte su impianti regolarmente dichiarati (estratti a campione) dando precedenza agli impianti che non risultano a norma e/o pericolosi, in parte su impianti non dichiarati e in parte su richiesta del cittadino.
Il tecnico incaricato fissa un appuntamento con il cittadino e si presenta munito di apposito tesserino di riconoscimento.
Redige poi un verbale di verifica e controllo. Nel caso di rifiuto del cittadino a consentire i controlli, il Comune può chiedere l'interruzione della fornitura di combustibile. I controlli sono gratuiti se effettuati su impianti regolarmente dichiarati (estratti a campione), mentre sono a carico del cittadino per tutti gli altri casi (verifica su richiesta dell'utente o su impianti non dichiarati o su impianti regolarmente dichiarati ove la verifica non possa essere effettuata a causa del rifiuto del cittadino).

REGOLE DI ACCENSIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI

Nel Comune di Rimini il PERIODO DI ACCENSIONE va dal 15 Ottobre al 15 Aprile di ogni anno, per un massimo di 14 ore giornaliere (tra le ore 5 e le 23) con obbligo di spegnimento o attenuazione notturna tra le 23 e le 5 di mattina (temperatura diurna 20 gradi; notturna 16 gradi).
In caso di situazioni metereologiche eccezionali il Sindaco può modificare sia gli orari che il periodo di accensione.

Riferimenti normativi

  • Legge n.10 del 9/1/1991 (Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia)
  • DPR n.412 del 26/8/1993 modificato con DPR n.551 del 21/12/1999 (La progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici);
  • Delibera di Giunta Regionale n.387 del 18/3/2002 (Coordinamento dei compiti attribuiti agli EE.LL. in materia di contenimento dei consumi d'energia negli edifici);
  • Delibera di Giunta Regionale n.749 del 25/8/1998 (Istituzione del Catasto Impianti Termici);
  • Delibera di Consiglio Comunale n.131 del 18/9/2003 (Approvazione Regolamento per l'esecuzione del controllo del rendimento di combustione e dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici);
  • Delibera di Giunta Comunale n.271 del 15/6/04 (Onerie modalità operative per l'esecuzione del controllo del rendimento di combustionee dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici).
  • Decreto Legislativo n. 192 del 19/8/2005 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia).

    dilizia)

Ufficio: Ufficio Energia e Impianti Termici
Indirizzo: Via Euterpe 12 - Tel. 0541 704976 - 704986 - 704978 - 704979 - Fax 0541 704977
Orario: martedì e giovedì dalle 11.30 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 17.00

 

Per problemi con i fumi della caldaia che entrano nelle abitazioni:

Azienda U.S.L.
U.O. Impiantistica