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STAGIONE BALNEARE 2011 - QUALITA' DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE, NORMATIVA, ORDINANZE BALNEARI



Classificazione aree di balneazione

La normativa in materia di acque di balneazione (D.lgs. 116/2008 e D.M. 30/05/2010) classifica le acque di balneazione secondo 4 categorie:

  • scarsa;
  • sufficiente;
  • buona;
  • eccellente.

Entro la fine della stagione balneare 2015 tutte le acque devono essere classificate e giudicate almeno "sufficienti". È comunque possibile che le acque siano temporaneamente definite "scarse". Qualora questo si verifichi, le Regioni o le Province autonome devono assicurare a decorrere dalla stagione successiva:

  • adeguate misure di gestione, inclusi il divieto di balneazione, per impedire l´esposizione dei bagnanti all´inquinamento;
  • individuare le cause e le ragioni del mancato raggiungimento dello status qualitativo "sufficiente";
  • adeguate misure per impedire, ridurre o eliminare le cause di inquinamento;
  • avvertire il pubblico mediante un segnale chiaro e semplice ed informarlo delle cause dell´inquinamento nonché dei provvedimenti adottati sulla base del profilo delle acque di balneazione.

Se le acque di balneazione sono classificate di qualità  "scarsa" per cinque anni consecutivi, è disposto un divieto permanente di balneazione che le regioni e le province autonome possono anche attuare prima della scadenza del termine dei cinque anni stessi nel caso ritengano che il  raggiungimento di una qualità "sufficiente" non sia fattibile o comunque eccessivamente costoso.

Qualità delle Acque di Balneazione

La costa del Comune di Rimini è stata suddivisa in 25 acque di balneazione di ampiezza e qualità come visionabile nel sito di Arpa Emilia Romagna, sul quale è possibile reperire tutti i ati in tempo reale.

Per la stagione 2011, le acque risultano tutte diqualità ECCELLENTE ad eccezione di quelle di nuova individuazione per le quali non è stato ancora formulato il profilo a causa della mancanza di dati.

per la stagione 2011 tutti i campionamenti effettuati da ARPA come da compito istituzionale hanno avuto ESITO POSITIVO per tutti i parametri

 

 

 

 

L' U.O. Gestione Qualità e Servizi Ambientali e Sicurezza, a seguito della deliberazione della Giunta Provinciale di Rimini “Individuazione zone marine idonee e non alla balneazione”, predispone, ogni anno prima della stagione balneare:

- l’ordinanza sindacale per l'Individuazione e classificazione delle acque di balneazione e dei punti di campionamento relativi, ai sensi del D. Lgs. 116/08.

Per il Comune di Rimini i divieti di balneazione permanente sono i seguenti:

1) Foce del Fiume Marecchia - sino a 50 metri a Nord e 50 metri a Sud della stessa immissione per motivi igienico-sanitari,

coordinate: da 00° 06’ 36.6’’ long. Est – 44° 04’ 32’’ lat. Nord

a 00° 06’ 45.6’’ long. Est - 44° 04’ 30’’ lat. Nord

2) Porto Canale di Rimini - tratto di mare antistante il porto-canale in quanto soggetto al transito di imbarcazioni, quindi, per motivi di sicurezza ed incolumità dei cittadini;

coordinate: da 00° 07’ 08.4’’ long. Est – 44° 04’ 40.2’’ lat. Nord

a 00° 07’ 27.6’’ long. Est - 44° 04’ 40’’ lat. Nord



- l'ordinanza sindacale per la delimitazione delle zone temporaneamente non idonee alla balneazione e le relative misure di gestione in cui affiggere appositi cartelli indicanti il divieto temporaneo;

L'ordinanza specifica quanto segue:

Durante la stagione balneare , in caso di pioggia persistente e/o di notevole intensità che causino l’apertura dei seguenti sfioratori di piena:

- Canale Pedrera Grande

- Torre Pedrera - Brancona

- Viserbella - la Turchia

- Viserba - Sortie

- Viserba - Spina/Sacramora

- Rivabella - Turchetta

- Rimini - Ausa

- Rimini - Colonnella 1

- Bellariva - Colonnella 2

- Rivazzurra - Rodella

- Miramare - Roncasso;

è vietata temporaneamente la balneazionenei tratti di mare antistanti lo sbocco a mare, e precisamente per un tratto compreso tra 150 metri a Nord e 150 metri a Sud degli sfioratori , sia durante l’apertura degli stessi che per le 48 ore successive alla loro chiusura;

L'affissione/rimozione dei cartelli di divieto temporaneo di balneazione è demandata ad HERA Spa - Sot di Rimini


Riferimenti normativi

- D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116 “Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE”

- Decreto interministeriale 30 marzo 2010 “Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l’attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle Acque di Balneazione”


Atti Amministrativi:

- Ordinanza Balneare annuale della Regione Emilia-Romagna approvata con Determina del Responsabile del Servizio Turismo e Qualità Aree Turistiche

-Delibera di Giunta provinciale annuale relativa a “Individuazione e classificazione delle acque di balneazione e dei punti di campionamento relativi, ai sensi del D. Lgs. 116/08"

- Ordinanze annuali del Sindaco relative a "Divieti permanenti di Balneazione" e "Divieti di balneazione temporanei e relative misure di gestione"


Validità: Stagione balneare (per ogni anno).

 
le informazioni sulla balneazione in tempo reale sono visionabili sul sito: